1. Il servizio pubblico radiotelevisivo, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitato, realizza l'inviolabile diritto individuale all'informazione in modo obiettivo, indipendente, imparziale e aperto alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, favorisce l'istruzione, la crescita civile, la partecipazione democratica e il progresso sociale e si caratterizza per una programmazione improntata agli interessi e ai valori della collettività, che è basata sui princìpi fondamentali stabiliti dall'articolo 2.
2. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza per una programmazione
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o di giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità nonché la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
d) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare il contenuto delle informazioni in maniera non riconoscibile da parte dello spettatore.
3. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza altresì per una programmazione volta a garantire:
a) la diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione e alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;
b) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, da parte dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,
c) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
d) l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
e) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
f) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
g) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
h) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
i) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone con disabilità sensoriali in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h);
l) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive e i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per rendere effettiva l'osservanza dei princìpi di cui al